Incentivi sostituzione lavoratori in congedo di maternità o paternità
Finalità
Allo scopo di favorire la non discriminazione tra i lavoratori in relazione all’esercizio dei diritti connessi alla maternità o paternità (art. 3 T.U.) e agevolare la fruizione dei relativi congedi anche nel settore privato, il Legislatore prevede un contributo a sostegno delle imprese di piccole dimensioni per la sostituzione temporanea del lavoratore nel periodo di astensione dal lavoro (art. 4 T.U.).
Disciplina
Quando il datore di lavoro (con meno di 20 dipendenti) assuma un lavoratore a termine in sostituzione di un dipendente in congedo di maternità, paternità o parentale, può fruire di uno sgravio sui contributi e sui premi assicurativi INAIL del 50% (limitatamente alla quota a carico del datore; art. 4, comma 3 T.U.).
Il diritto all’agevolazione spetta in caso di assunzione a temine di lavoratori in sostituzione di:
1. personale dipendente assente per congedo di maternità o paternità, congedo parentale o congedo per malattia del figlio;
2. lavoratrici autonome in astensione dal lavoro per maternità (in questo caso non sono previsti limiti dimensionali per il riconoscimento del beneficio al datore di lavoro).
Il beneficio decorre dalla data di assunzione del sostituto e dura: