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Agenzie Marittime

Lavori usuranti – presentazione domande entro 1 marzo 2015

4/2/2015
L’INPS con il messaggio n. 9963 del 30 dicembre 2014, ricorda che i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pensanti ai sensi del decreto legislativo n. 67/2011 e che perfezionano tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015 il diritto alle agevolazioni pensionistiche previste devono presentare all’INPS la domanda di riconoscimento entro il 1 marzo 2015.

La mancata presentazione della domanda entro questa data comporta il differimento della decorrenza della prestazione.

Entro il 30 ottobre 2015 l’INPS dovrà comunicazione agli interessati l’esito dell’accertamento, anche in riferimento alla sussistenza della copertura finanziaria, e in caso affermativo la data di decorrenza della pensione.

Per la presentazione delle istanze vi invitiamo ad indirizzare i lavoratori agli uffici del Patronato INAS-CISL.

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Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero. Delibera n. 14/496 che da una nuova interpretazione dell’articolo 13, comma 1 lett. c) della Legge 146/1990 e s.m.i.

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Lettera Annamaria Furlan

21/11/2014

Lettera Segretario Generale CISL Annamaria Furlan

lettera_ai_delegati_e_attivistiRoma 20 Novembre 2014

Care delegate/i, Care attiviste/i, Care pensionate/i,

Sono certa che in un momento delicato quale quello che stiamo
vivendo sia importante consolidare i fili del comune sentire che,
seppure con ruoli e responsabilità diverse, ci unisce tutti in un
impegno collettivo per riaffermare la difesa del lavoro, delle sue tutele nel quadro di valori che da sempre ispirano l’azione della CISL.

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Congedo di Paternità

11.9.14

Definizione

Il congedo di paternità è il diritto riconosciuto al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo pari alla durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice,nei casi di impossibilità per la madre di prestare le necessarie cure al bambino, ovvero: Leggi tutto>>

Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)

11.9.14

Definizione

Il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) è il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha il diritto/obbligo di astenersi dal lavoro (art. 2 T.U.). Per tutto il periodo di congedo, alla lavoratrice spetta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione e vige il divieto assoluto in capo al datore di adibire le donne al lavoro (art. 16 T.U.). L’astensione non è obbligatoria per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale), per le quali vige una disciplina differenziata regolata dalla L. 546/1987.

Durata

Normalmente, il divieto di adibire le donne al lavoro è assoluto dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto sino ai 3 mesi successivi (art. 16 T.U.).

Sono comunque coperti dal congedo: Leggi tutto>>