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Agevolazioni fiscali per assunzione donne e giovani
04.08.2014
Dal sito FIT CISL Nazionale
l Decreto Salva Italia n. 201/2011
In una fase di particolare recrudescenza della crisi economica ed occupazionale il Legislatore è intervenuto con il D.L. 201/2011(c.d. Decreto Salva-Italia, convertito con modificazioni in Legge 214/2011) con l’obiettivo di promuovere non solo la creazione di nuova occupazione ma di fornire stimoli o incentivi capaci di orientare i datori di lavoro verso rapporti contrattuali stabili, o più durevoli, in relazione alle frange occupazionali maggiormente esposte al rischi della instabilità e precarietà lavoro, ovvero giovani under 30 e donne di ogni età.
Il Legislatore è intervenuto con un provvedimento articolato che, da un lato, agisce sulla leva fiscale per ridurre il costo del lavoro di donne e giovani (art. 2 commi 1 e 2, D.L. 201/2011) e, dall’altro, pone le basi per l’individuazione di interventi straordinari di incentivazione economica prevedendo l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro (art. 24, comma 27 del D.L. 201/2011 ).
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani…Leggi tutto>>
Incentivi all’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi Sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori over 50 e donne: misura e durata
1.08.14
La legge di riforma del lavoro (Legge n. 92/2012), nel rivolgere una speciale attenzione alle categorie a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro, prevede speciali incentivi per i datori di lavoro che provvedano all’assunzione di lavoratori over 50 (disoccupati da oltre 12 mesi), donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti) ovvero donne prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi se residenti in particolari aree del Paese.
L’incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (contributi sociali dovuti all’INPS e premi assicurativi dovuti all’INAIL) in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013:
1. se il contratto di lavoro è a tempo determinato, il beneficio ha una durata di 12 mesi dall’assunzione (art. 4 comma 8 e 11, L. 92/2012);
2. se il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato, la riduzione è prolungata sino a 18 mesi (art. 4 comma 9 e 11, L. 92/2012);
3. se l’assunzione è effettuata direttamente con contratto a tempo indeterminato, la riduzione…Leggi tutto
Scioperi, depositata la proposta di legge di iniziativa popolare
Alla Corte di Cassazione, il 29 luglio 2014 la Fit-Cisl ha depositato la proposta di legge di iniziativa popolare che titola “Contrasto all’indebito arricchimento delle imprese sovvenzionate con contributi pubblici in caso di sciopero attraverso modifiche alla legge 12 giugno 1990 numero 146″, per combattere lo squilibrio lavoratori-aziende quando si sciopera.
Incentivi sostituzione lavoratori in congedo di maternità o paternità
Finalità
Allo scopo di favorire la non discriminazione tra i lavoratori in relazione all’esercizio dei diritti connessi alla maternità o paternità (art. 3 T.U.) e agevolare la fruizione dei relativi congedi anche nel settore privato, il Legislatore prevede un contributo a sostegno delle imprese di piccole dimensioni per la sostituzione temporanea del lavoratore nel periodo di astensione dal lavoro (art. 4 T.U.).
Disciplina
Quando il datore di lavoro (con meno di 20 dipendenti) assuma un lavoratore a termine in sostituzione di un dipendente in congedo di maternità, paternità o parentale, può fruire di uno sgravio sui contributi e sui premi assicurativi INAIL del 50% (limitatamente alla quota a carico del datore; art. 4, comma 3 T.U.).
Il diritto all’agevolazione spetta in caso di assunzione a temine di lavoratori in sostituzione di:
1. personale dipendente assente per congedo di maternità o paternità, congedo parentale o congedo per malattia del figlio;
2. lavoratrici autonome in astensione dal lavoro per maternità (in questo caso non sono previsti limiti dimensionali per il riconoscimento del beneficio al datore di lavoro).
Il beneficio decorre dalla data di assunzione del sostituto e dura: