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Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)

11.9.14

Definizione

Il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) è il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha il diritto/obbligo di astenersi dal lavoro (art. 2 T.U.). Per tutto il periodo di congedo, alla lavoratrice spetta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione e vige il divieto assoluto in capo al datore di adibire le donne al lavoro (art. 16 T.U.). L’astensione non è obbligatoria per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale), per le quali vige una disciplina differenziata regolata dalla L. 546/1987.

Durata

Normalmente, il divieto di adibire le donne al lavoro è assoluto dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto sino ai 3 mesi successivi (art. 16 T.U.).

Sono comunque coperti dal congedo: Leggi tutto>>

 

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