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Obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale

Con la circolare numero 57 del 6 maggio 2014, l’INPS chiarisce la Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento alle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare preventivamente, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma coordinata e continuativa), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Le predette comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS.

In merito alla decadenza dal diritto di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta all’ interpello n. 19 del 1 agosto 2012 aveva già ritenuto che “non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n.160/1988″.

Per effetto dell’intervento della predetta norma interpretativa, le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988, per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga.

Tale nuova norma si applica solo ai casi di rioccupazione comunicati dal datore di lavoro tramite il citato sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, (mod. “UNILAV”), verificabili dall’Istituto, con la conseguenza che i lavoratori potranno essere ancora sanzionabili, nelle seguenti ipotesi:

1) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, per la tipologia del rapporto non è assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro, così come sopra già indicato per il pubblico impiego non privatizzato e le attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa;

2) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, sia relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;

3) nei casi previsti negli ultimi due periodi del comma 2 dell’art. 9-bis, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (modello UNIFICATO SOMM). Lo stesso termine di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni.

In caso di rioccupazione con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, la legge 92 del 2012 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.

La norma oggetto della presente circolare introdotta dal decreto legge n. 76/2013, mentre considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod.”UNILAV”), non esonera il lavoratore percettore di indennità di disoccupazione dall’obbligo di rendere detta dichiarazione reddituale.

Pertanto si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Dipartimento Politiche Sociali 

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