Permessi e congedi per motivi personali (ex art. 4 Legge 53/2000)
Finalità
Il Legislatore tiene in considerazione le particolari esigenze che si possono presentare nell’arco della vita del lavoratore e riconosce, ai dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, il diritto di fruire di permessi retribuiti e congedi (non retribuiti) per motivi personali derivanti da eventi e cause particolari, tassativamente previste dall’art. 4 della L.53/2000 e precisate dal relativo regolamento di attuazione (posto con D.M. 21 luglio 2000, n. 278).
Il lavoratore conserva il posto di lavoro durante il periodo di assenza e al suo termine ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva, o in altra ubicata nello stesso comune, e di essere adibito alle ultime mansioni svolte o equivalenti.
Permessi retribuiti
Il lavoratore può fruire di un permesso retribuito (nella misura di 3 giorni all’anno) in caso di infermità grave o decesso di parenti o conviventi che stiano con il richiedente in relazione di (art. 4, comma 1 L.53/2000 e art. 1 D.M. 21 luglio 2000, n. 278):
1. coniuge (anche legalmente separato);
2. parente entro il 2° grado (anche non convivente);
3. convivente (quando la convivenza risulti da certificazione anagrafica).
Nei 3 giorni di permesso non sono computabili i giorni festivi o non lavorativi. In alternativa alla fruizione dei permessi, solo nei casi di grave infermità di uno dei familiari indicati, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro modalità diverse di svolgimento…Leggi tutto>>